|
Articolo 1: DENOMINAZIONE A norma dell'art. 60 e seguenti del codice Civile, è costituita l’associazione denominata "AURORA".
Articolo 2: SEDE L'associazione ha sede a Zurigo.
Articolo 3: FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione intende promuovere la sensibilizzazione sociale nell’ambito di giovani vedove e vedovi; in particolare essa cura gli interessi di madri e padri rimasti vedovi con a carico figli minorenni.
L’Associazione è apolitica e aconfessionale.
Articolo 4: ATTIVITA’ In relazione al precedente articolo, l’Associazione, si prefigge i seguenti scopi: - gestire un centro di contatto e di consulenza
- proporre attività di tempo libero nonché organizzare vacanze per madri e padri vedovi con figli minorenni
- curare, attraverso l’organizzazione di corsi per persone rimaste vedove, le necessità per un nuovo orientamento nella loro vita e sostenendole a comprendere il loro stato vedovile
L’associazione si intende come Lobby per padri e madri vedovi con figli minorenni.
Articolo 5: PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote sociali
- da donazioni
- dalla raccolta di fondi
- da contributi di Enti pubblici
- dalla propaganda delle attività dell’Associazione finalizzata a scopi sociali
- lasciti
Articolo 6 : SOCI L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione e al sostegno.
Articolo 7: AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE L’ammissione all’associazione e la continuità d’affiliazione del socio avviene tramite pagamento della quota annuale associativa. Il Consiglio direttivo può negare l’ammissione ad un nuovo associato entro 3 mesi dall’avvenuto pagamento della quota. In tal caso l’associato escluso sarà avvisato tramite comunicazione scritta, con rimborso della quota stessa.
Articolo 8: DECADENZA La qualità di associato cessa per recesso, mancato pagamento della quota associativa, esclusione o per decesso.
Articolo 9. ESCLUSIONE L’Assemblea generale può estromettere un socio qualora la sua condotta risulta in contrasto con le finalità e gli interessi dell’associazione.
Articolo 10. QUOTE ASSOCIATIVE La quota associativa per persone fisiche e giuridiche viene stabilita annualmente dall’Assemblea generale.
Articolo 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati il Consiglio Direttivo i revisori dei conti
Articolo 12. ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci ordinaria (assemblea generale), ha luogo almeno una volta all’anno in primavera. Altre assemblee possono aver luogo su: - decisione dell’Assemblea generale
- richiesta del Consiglio direttivo
- richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aderenti
La convocazione, con l’indicazione dettagliata dell’ordine del giorno, deve avvenire con almeno 14 giorni di preavviso scritto.
Articolo 13. DELIBERAZIONI
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.
Per la modifica dello statuto, per la fusione con un’altra associazione o per lo scioglimento dell'associazione, occorre il consenso due terzi dei soci presenti.
Articolo 14. ASSEMBLEA - COMPITI E ATTRIBUZIONI All’assemblea generale sono attribuiti i seguenti compiti:
- elezione del presidente ed dei componenti del Consiglio direttivo
- elezione dei revisori dei conti
- approvazione della relazione consuntiva del Consiglio direttivo sulle attività svolte
- approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio consuntivo
- definizione della quota associativa annua
- modifica del presente statuto
- deliberazione di tutte le iniziative sociali ed economiche previste comunque dalla legge o che il consiglio direttivo ha proposto a delibera dell’assemblea.
Articolo 15. CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo é composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri, e cioè il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere nonché dai consiglieri eletti tra i soci all'assemblea generale. Il Consiglio direttivo si autocostituisce. Esso resta in carica due anni e potrà essere rieletto. Si riunisce su convocazione del Presidente a seconda delle necessità e ha facoltà di deliberare con semplice maggioranza dei membri presenti. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di affidare incarichi ritenuti necessari al di fuori del direttivo su base retributiva.
Articolo 16. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Al Consiglio direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
- decisione sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali - che non siano stati delegati ad altro organo dell’associazione
- la direzione ed amministrazione
- l’attuazione delle deliberazioni dell'assemblea
- la rappresentanza legale dell'associazione ed ha potere di firma collettiva
- la convocazione dell’assemblea dei soci
Articolo 17. REVISORI DEI CONTI L’Assemblea generale nomina per la durata di 2 anni uno o più revisori dei conti che non devono essere soci all’associazione. I revisori possono essere rieletti. Essi hanno il compito di accertare la correttezza delle operazioni contabili volte a verificare annualmente il rendiconto consuntivo e allestiscono una propria relazione all’indirizzo dell’Assemblea generale.
Articolo 18. FINANZE L’esercizio finanziario ed economico dell’Associazione coincide con l’anno solare. La sua chiusura deve avvenire entro la fine dell’anno. Per qualsiasi debito o responsabilità legale, l’associazione ne risponde con il proprio patrimonio associativo.
Articolo 19. SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'associazione AURORA, il suo patrimonio sarà devoluto alla “Pro Juventute” con finalità ai sensi dell’articolo 3 di questo statuto.
Articolo 20. REGISTRO DI COMMERCIO Il Comitato direttivo può iscrivere l’associazione al registro di commercio.
Articolo 21. DISPOSIZIONI FINALI Questo statuto è stato approvato in data 21 marzo 1996, in occasione della riunione di fondazione dell’Associazione.
|